Avvocato Domenico Esposito
 

OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE FINO A QUANDO E' AUTOSUFFICIENTE O NON LO E' PER SUA COLPA


Il genitore separato ha l’obbligo del mantenimento del figlio, anche se maggiorenne, fintanto che il genitore non fornisca la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure che sia stato posto nelle condizioni di poter essere autosufficiente, senza, però, esserlo per sua colpa oppure per scelta.


Tribunale di Lamezia Terme
Sezione Civile
Decreto 17 luglio 2012

PREMESSO IN FATTO

(...) ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione stabilite nel decreto emesso da questo Tribunale, all’esito di un primo procedimento ex art. 710 c.p.c., nella parte in cui è stato previsto, a suo carico, l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie (...) della figlia (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) (...), nella misura di euro 485,00 mensili.

A fondamento del ricorso l’(...) ha allegato il rapporto di convivenza instaurato dalla figlia con tale (...) (in realtà, ...), sfociato in matrimonio nel corso del giudizio, per come concordemente dichiarato dalle
parti.

Ha resistito la (...), facendo rilevare che, benché effettivamente la figlia II avesse lasciato l’abitazione materna, nessuna prova vi era del fatto che la stessa avesse raggiunto l’indipendenza economica, quale
presupposto per il venir meno dell’obbligo di mantenimento facente capo al genitore.

La medesima resistente ha, inoltre, chiesto, in via riconvenzionale, l’aumento dell’assegno di mantenimento stabilito in suo favore, allegando di aver perso il proprio lavoro per causa di licenziamento e di essere nell’impossibilità di svolgere attività lavorativa a causa del disturbo che la affligge (sindrome affettiva bipolare).

Il PM, avuta comunicazione degli atti, ha espresso parere favorevole ad una riduzione del contributo di mantenimento a carico del ricorrente.

Nel corso del giudizio è stata, inoltre, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (...), la quale non ha, tuttavia, inteso costituirsi.

RILEVATO IN DIRITTO

Tanto la domanda principale quanto quella riconvenzionale devono essere rigettate.

Giova premettere che ai sensi dell’art. 710 c.p.c. le parti possono chiedere la modifica dei provvedimenti conseguenti la separazione al mutare delle condizioni in presenza delle quali i provvedimenti medesimi sono stati adottati.

Ciò significa che il Tribunale, ai fini della delibazione sull’istanza di modifica, è chiamato a valutare la sopravvenienza, rispetto al giudizio di separazione, di circostanze tali da giustificare un diverso assetto dei rapporti tra le parti.

Una simile valutazione, con particolare riguardo alle statuizioni economiche, postula non soltanto l'accertamento di una intervenuta modifica delle condizioni economiche dei coniugi ed eventualmente dei figli, ma anche l’idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti (Cass. 2 maggio 2007, n. 10133).

Nel caso di specie, l’(...) ha, invero, ricondotto la propria richiesta ad un fatto sopravvenuto, vale a dire la convivenza (prima) e il matrimonio (in corso di giudizio) della figlia (...), ritenendo tale circostanza sufficiente ad ablare il proprio obbligo di mantenimento.

Come, tuttavia, chiarito dalla Suprema Corte, con orientamento che il collegio ritiene di condividere (Cass. 15 febbraio 2012, n. 2171; Cass. 16 gennaio 2011, n. 1830) l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio, anche ove quest’ultimo raggiunga la maggiore età, perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta; presupposto, quest’ultimo, che non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente.

Ne consegue che non avendo il ricorrente allegato (né, a maggior ragione, provato) l’autosufficienza economica della figlia (o anche solo la capacità di mantenimento del coniuge di quest’ultima), nessuna domanda di riduzione può essere presa in considerazione in questa sede, non potendo il venir meno dell’obbligo di mantenimento associarsi al mero fatto del matrimonio di (...).

Discorso non dissimile deve farsi per la domanda riconvenzionale della resistente: quest’ultima, infatti, ha allegato la perdita della propria attività lavorativa rispetto al primo procedimento svoltosi tra le parti ex art. 710 c.p.c. e l’impossibilità di trovare un nuovo lavoro a causa della malattia che la affligge (disturbo bipolare).

Dalla documentazione in atti, tuttavia, si evince che la (...) è in cura da “svariati anni” presso il Centro Salute Mentale di .. il che permette di ritenere che, almeno fino al 2008, tale stato di salute non le abbia impedito l’esercizio di attività lavorativa (nella specie, quale commessa); e ciò anche alla luce della lettura della stessa documentazione medica, da cui si evince che l’assunzione costante della terapia farmacologica consente alla resistente di tenere sotto controllo la malattia, raggiungendo un discreto compenso psicopatologico.

Poiché, pertanto, nessuna prova è stata data circa le cause della cessazione dell’attività lavorativa della (...) (se ascrivibile a dimissioni o licenziamento, nulla evincendosi dalla dichiarazione della datrice di lavoro del 15 dicembre 2010) e nessun elemento in atti conduce ad escludere la capacità di guadagno della resistente, con lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle già svolte in passato, anche la domanda riconvenzionale deve avere sorte reiettiva.

In ragione della natura della controversia e dell’esito complessivo della lite, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze
di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 710 e 737 ss c.p.c., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. Rigetta le domande delle parti;
2. Compensa integralmente le spese e competenze del presente procedimento camerale;
3. Manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni alle parti costituite.

Così deciso in Lamezia Terme nella camera di consiglio del 17 luglio 2012
Il Presidente est.
dott.ssa Giusi Ianni